CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo VI

Art. 36

EVENTUALE PERIODO DI INGAGGIO

In vigore dal 4 dic 1960
Qualora l'arruolamento sia preceduto da un periodo di ingaggio (decorrente dalla data di consegna del libretto di navigazione) il marittimo avrà diritto per tale periodo, sempre che abbia mantenuto l'impegno di arruolarsi, alla paga, all'indennità di contingenza, al supplemento paga per anzianità per il personale di stato maggiore, all'indennità speciale per i sottufficiali, all'indennità speciale per il personale di macchina e all'indennità sostitutiva della panatica. Nel caso che il marittimo sia inviato dall'armatore ad imbarcare in porto diverso da quello di ingaggio, il marittimo avrà inoltre diritto al rimborso delle spese di viaggio e di trasporto del corredo sostenute per recarsi a bordo, nei limiti previsti per il caso di rimpatrio, qualora l'armatore non provveda direttamente. Per la durata del viaggio per recarsi all'estero e fino all'imbarco sarà corrisposta, in luogo dell'indennità sostitutiva della panatica, una indennità giornaliera che consenta l'acquisto di viveri di valore nutritivo non inferiore a quello di tabella del presente Contratto. Il periodo di ingaggio, seguito da arruolamento, sarà considerato utile agli effetti della determinazione della anzianità di servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-36

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