CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo VI
Art. 32
PAGHE
In vigore dal 4 dic 1960
Le paghe mensili spettanti agli arruolati a seconda del grado e della qualifica risultanti a ruolo sono indicate nelle tabelle paghe allegate al presente contratto (Allegati 4, 5 e 6).
La paga giornaliera è ragguagliata a un trentesimo della paga mensile. La quota oraria è ragguagliata a un ottavo della quota giornaliera.
A tutti gli effetti del presente Contratto la giornata inizia alle ore zero e termina alle ore 24.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-32