CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo VI

Art. 32

PAGHE

In vigore dal 4 dic 1960
Le paghe mensili spettanti agli arruolati a seconda del grado e della qualifica risultanti a ruolo sono indicate nelle tabelle paghe allegate al presente contratto (Allegati 4, 5 e 6). La paga giornaliera è ragguagliata a un trentesimo della paga mensile. La quota oraria è ragguagliata a un ottavo della quota giornaliera. A tutti gli effetti del presente Contratto la giornata inizia alle ore zero e termina alle ore 24.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-32

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