CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo VI

Art. 33

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

In vigore dal 4 dic 1960
Agli arruolati è corrisposta l'indennità di contingenza secondo le modalità e le misure stabilite per i lavoratori dell'industria del gruppo territoriale A con l'accordo interconfederale 15 gennaio 1957. L'importo in lire giornaliere delle variazioni della indennità di contingenza per ogni punto di variazione del costo della vita rispetto alla base è stabilita per i vari gradi e qualifiche nelle misure indicate nella tabella allegata al presente Contratto (Allegato 7). L'indennità di contingenza, giornaliera è ragguagliata a un trentesimo dell'indennità di contingenza mensile agli effetti della determinazione delle indennità e dei compensi da calcolarsi per giorni correnti (esempio: ferie, preavviso, indennità risoluzione rapporto di lavoro); è ragguagliata a un ventiseiesimo dell'indennità di contingenza mensile agli effetti della determinazione delle singole indennità e dei compensi da calcolarsi per giorni lavorativi (esempio: riposi compensativi per giorni festivi trascorsi in navigazione).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-33

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