CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo V

Art. 30

SOSTITUZIONE DI AMMALATI E DI INFORTUNATI

In vigore dal 4 dic 1960
Nel caso di malattia o infortunio di alcuno degli arruolati durante la navigazione, il servizio dell'ammalato sarà disimpegnato, entro i limiti dell'orario normale, dal rimanente personale, anche appartenente a diversa categoria, senza diritto a compensi extra, salvo quanto è disposto all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-30

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