CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo VI
Art. 35
INDENNITÀ RISCHIO GUERRA
In vigore dal 4 dic 1960
Qualora la nave dovesse navigare o sostare in zone geografiche ove esista un effettivo rischio di guerra riconosciuto dagli Enti assicuratori Corpi, le parti stipulanti si riuniranno per concordare l'importo della indennità di rischio guerra da corrispondere agli equipaggi, fissando inoltre le modalità e il periodo di tempo per il quale l'indennità dovrà essere corrisposta.
La decorrenza e la cessazione dell'indennità si identificheranno con l'inizio e la cessazione del riconoscimento del rischio da parte degli Enti assicuratori Corpi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-35