CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo VI

Art. 39

ASSEGNI FAMILIARI

In vigore dal 4 dic 1960
Gli assegni familiari sono corrisposti agli arruolati nelle misure e con le modalità stabilite per i lavoratori dell'industria dalle apposite disposizioni di legge (Allegato 10). Nota. - In base alle vigenti disposizioni di legge gli assegni familiari sono pure dovuti per il periodo di preavviso, anche se il datore di lavoro si sia avvalso della facoltà di sostituire ad esso la relativa indennità, e per il periodo di ferie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-39

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