CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo VI
Art. 44
SOPRASSOLDO PER TRASPORTO MATERIE INFIAMMABILI O ESPLOSIVE
In vigore dal 4 dic 1960
Qualora la nave fosse adibita al trasporto di materie infiammabili, e il carico di tali materie raggiunga almeno il 25% del tonnellaggio di stazza, lorda della nave, sarà corrisposto a tutti i componenti l'equipaggio un soprassoldo nella misura del 15% (quindici per cento) della paga e della indennità di contingenza, esclusa la panatica e ogni altra indennità o compenso, per tutto il tempo per il quale le materie infiammabili saranno rimaste a bordo.
Ferme restando le altre condizioni, l'indennità predetta sarà elevata al 20% (venti per cento) quando la nave sia adibita a trasporto di esplosivi e il carico di tali materie raggiunga almeno una tonnellata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-44