CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo IV
Art. 21
SERVIZIO NEI PORTI INTERMEDI O CAPOLINEA NON ITALIANI
In vigore dal 4 dic 1960
Nei giorni feriali e festivi dovranno rimanere a bordo di notte: un ufficiale di coperta ed uno di macchina, un terzo del personale di coperta (purchè la guardia stessa risulti di almeno quattro persone), un terzo del personale di macchina ed il personale di camera, cucina e cambusa necessario per le esigenze del servizio.
Qualora qualche componente la guardia (Ufficiali compresi) di cui al comma precedente, fosse obbligato a vegliare, questi avrà diritto nel giorno successivo, ove la nave resti in porto, ad un periodo di riposo continuo di durata pari a quello trascorso nella guardia attiva.
In ogni caso la durata del riposo non potrà mai essere inferiore a sei ore continue.
Per il servizio di guardia attiva non spetta compenso di lavoro straordinario a meno che durante la guardia stessa non sia stato compiuto effettivo lavoro.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-21