CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo III
Art. 12
CONDOTTA DEGLI ARRUOLATI
In vigore dal 4 dic 1960
L'arruolato ha il dovere di mantenere condotta disciplinata, di uniformarsi alle prescrizioni delle Autorità nazionali e di quelle consolari e locali nei porti all'estero, di eseguire ogni legittimo ordine del Comandante e di ogni altro superiore per ciò che concerne il servizio e la sicurezza della nave, delle persone imbarcate, del carico e delle provviste.
I rapporti tra gli arruolati devono essere improntati a spirito di collaborazione e di comprensione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-12