CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo II
Art. 9
TRATTAMENTO SOTTUFFICIALI
In vigore dal 4 dic 1960
Sono sottufficiali i marittimi compresi nella seguente elencazione:
in copertura: 1° e 2° nostromo, carpentiere, ottonaio, capitan d'arme;
in macchina: 1° e 2° capo fuochista, operai meccanici, operai motoristi capi guardia, 1° elettricista.
Ai soli effetti del trattamento di bordo sono considerati sottufficiali:
il maestro di casa, il 1° cuoco di prima e seconda classe, il 1° dispensiere, il dispensiere dell'equipaggio, il 1° cambusiere quando abbia almeno un dipendente, i primi camerieri quando il numero dei camerieri da essi dipendenti sia superiore a tre, il 1° panettiere quando abbia almeno tre panettieri in sottordine, il 1° infermiere quando abbia almeno un infermiere dipendente, gli elettricisti, il tanchista e il frigoriferista.
Agli arruolati considerati sottufficiali agli effetti del trattamento di bordo compete il trattamento economico stabilito per i sottufficiali, ivi compresa la misura del compenso per lavoro straordinario.
Sono considerati Capi servizio: il 1° nostromo, il 1° capo fuochista sui piroscafi oppure il 1° capo fuochista o il capo operaio meccanico o il capo operaio motorista sulle motonavi.
Gli arruolati con qualifica di "amanuense" sono equiparati ai sottufficiali non capi servizio.
Nota
Le parti contraenti dichiarano che con la elencazione di cui sopra non intendono apportare innovazioni al presente stato di fatto per quanto riguarda eventuali altre categorie che godano del trattamento dei sottufficiali o del riconoscimento della qualifica di sottufficiale capo servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-9