CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo I

Art. 4

CONVENZIONE A TEMPO INDETERMINATO

In vigore dal 4 dic 1960
La convenzione di arruolamento a tempo indeterminato deve essere espressamente stipulata all'inizio del rapporto di lavoro ovvero può risultare di diritto costituita come conseguenza di precedenti convenzioni a viaggio od a tempo determinato, come indicalo all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-4

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