CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo I
Art. 4
10 / 76CONVENZIONE A TEMPO INDETERMINATO
In vigore dal 4 dic 1960
La convenzione di arruolamento a tempo indeterminato deve essere espressamente stipulata all'inizio del rapporto di lavoro ovvero può risultare di diritto costituita come conseguenza di precedenti convenzioni a viaggio od a tempo determinato, come indicalo all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-4