CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo I
Art. 5
PERIODO DI PROVA
In vigore dal 4 dic 1960
Nell'ipotesi che come inizio del rapporto contrattuale sia stipulata fra, l'armatore e il marittimo la convenzione a tempo indeterminato, il primo periodo di arruolamento è considerato periodo di prova.
Il periodo di prova è stabilito per gli Ufficiali e per gli Allievi ufficiali in 45 giorni e per i Sottufficiali e Comuni in 30 giorni, sempre a contare dalla data della prima partenza su di una nave di un determinato armatore.
Quando l'armatore riassuma in servizio con lo stesso grado un marittimo che alle sue dipendenze e in precedente arruolamento a tempo indeterminato abbia felicemente superato il periodo di prova o abbia felicemente superato in precedenti arruolamenti a viaggio od a tempo determinato corrispondente periodo di arruolamento, la prova non sarà ripetuta, a meno che siano trascorsi tre anni dall'ultimo sbarco del marittimo da una nave dello stesso armatore e purchè lo ultimo sbarco non sia stato determinato da colpa del marittimo.
Entro il periodo di prova l'armatore può risolvere la convenzione di arruolamento in qualunque porto, corrispondendo all'arruolato la paga, panatica e altre indennità fisse sino al giorno dello sbarco nonché la indennità di risoluzione del contratto di cui all', con il minimo garantito.
La convenzione di arruolamento può essere risolta durante il periodo di prova anche dal marittimo con l'osservanza delle norme di cui all' (lettera A) e con diritto alla paga, panatica ed altre indennità fisse sino al giorno dello sbarco nonché alla indennità di anzianità stabilita nell'anzidetto articolo, escluso il minimo garantito.
Se la convenzione è risolta in un porto che non sia quello di arruolamento, l'armatore dovrà provvedere a rimpatriare il marittimo a tale porto secondo quanto stabilito all'.
L'armatore è tenuto a comunicare od a far comunicare all'arruolato il risultato della prova entro i termini di tempo sopra stabiliti, restando in sua facoltà di provvedere a questa comunicazione, ove il termine venga a scadere in corso di viaggio, al primo approdo nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione, non oltre però 48 ore dopo la ultimazione della discarica, intendendosi ad ogni effetto prorogato il periodo di prova fino a tale limite. In difetto di questa comunicazione, la prova si intenderà felicemente superata.
Il periodo di prova sarà riconosciuto a tutti gli effetti per la determinazione dell'anzianità di servizio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-5