CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo II

Art. 6

TABELLE DI ARMAMENTO

In vigore dal 4 dic 1960
Le tabelle minime di armamento in relazione alla coperta, numero del personale di macchina, numero del personale addetto ai servizi per l'equipaggio) saranno stabilite nave per nave dall'Autorità marittima del porto di armamento, sentite le Organizzazioni sindacali interessate. Il numero del personale di macchina sarà determinato osservando le disposizioni che seguono. Per le motonavi il numero del personale di macchina sarà determinato caso per caso dall'Autorità marittima, sentite le Organizzazioni sindacali interessate e, ove occorra, il Registro italiano Navale. Per i piroscafi il numero del personale di macchina sarà determinato secondo le norme seguenti: FUOCHISTI Il numero dei fuochisti sulle navi a carbone sarà determinato in modo che ciascuno di essi debba maneggiare non più di quattro tonnellate di carbone al giorno (calcolate sul consumo effettivo medio del piroscafo), accudendo a non più di tre forni, ovvero non più di tre tonnellate di carbone al giorno, accudendo a non più di quattro forni. Nel caso in cui si superino i limiti sopra indicati si procederà: a) nel primo caso (quattro tonnellate e tre forni): - all'imbarco di un fuochista in più se il consumo medio del piroscafo superi le 12 tonnellate e fino al massimo di 16 tonnellate oppure superi le 24 tonnellate e fino al massimo di 28 tonnellate; - all'imbarco di tre fuochisti in più se il consumo medio superi le 16 oppure le 28 tonnellate; b) nel secondo caso (tre tonnellate e quattro forni): - all'imbarco di un fuochista in più se il consumo medio superi le 9 tonnellate fino al massimo di 12 tonnellate, oppure superi le 18 tonnellate e fino al massimo di 24 tonnellate; - all'imbarco di tre fuochisti in più se il consumo medio superi le 12 oppure le 24 tonnellate. Ove il consumo medio superi, rispettivamente nei casi a) e b), le tonnellate 36 o 27 senza raggiungere un multiplo di 12 o di 9, il numero dei fuochisti sarà stabilito d'accordo fra le Organizzazioni sindacali e con l'approvazione dell'Autorità marittima. Per i piroscafi con caldaie a tubi d'acqua, trattandosi di speciali tipi di caldaie con più bocche di forno, il numero dei fuochisti sarà determinato con il medesimo procedimento sopra stabilito per quanto riguarda il maneggio di non più di quattro tonnellate di carbone, ma senza tener conto del numero delle bocche di forno. Per i piroscafi dotati di caldaie a combustione liquida il numero dei fuochisti sarà determinato in modo che ognuno di essi debba accudire a non più di nove forni sulla stessa fronte. Per forni si intendono i "polverizzatori". Se il numero dei polverizzatori fosse superiore a nove, ma inferiore a multiplo di nove, si imbarcherà, oltre il personale normale, un carbonaio che sarà particolarmente adibito alla pulizia dei polverizzatori. Sulle navi da 1001 a 2500 tonnellate di stazza lorda non adibite a traffici mediterranei sarà imbarcato, a scelta dell'armatore, un diplomato macchinista, od un fuochista, oppure un operaio meccanico, il quale durante la navigazione disimpegnerà le mansioni di ingrassatore. Per le navi adibite a traffici mediterranei tale obbligo vigerà per quelle superiori a 1250 t.s.l. Per le navi di stazza lorda superiore alle 2500 tonn. saranno imbarcati, a scelta dell'armatore, due diplomati macchinisti, o un diplomato macchinista ed un fuochista od operaio, oppure un fuochista ed un operaio, oppure due fuochisti, i quali durante la navigazione disimpegneranno le mansioni di ingrassatore. CARBONAI Il numero dei carbonai sarà tale che ciascuno di essi abbia da maneggiare nella giornata da cinque a otto tonnellate di carbone, tenendo conto, piroscafo per piroscafo, della ubicazione dei carbonili, in base alla quale verrà determinato il numero dei carbonai. Quando i fuochisti non maneggino in media più di tre tonnellate di carbone al giorno ed il consumo medio normale giornaliero non superi le 18 tonnellate, non sarà obbligatorio l'imbarco di carbonai sui piroscafi adibiti a traffici mediterranei, mentre sui piroscafi adibiti a viaggi di gran cabotaggio si imbarcherà un carbonaio che farà servizio di giornaliero. Personale eccedente le tabelle minime di armamento. Servizio passeggeri e merci. Per il personale eccedente le tabelle minime di armamento e per la organizzazione del servizio passeggeri e merci, le Organizzazioni sindacali interessate potranno intervenire solo per quanto riguarda l'orario e la intensità del lavoro. Sostituzione mancanti in corso di viaggio. Se in corso di viaggio venisse a mancare alcuno degli arruolati prescritti dalla tabella di armamento, spetterà all'Autorità marittima o consolare decidere se e dove il Comandante debba provvedere a completare l'equipaggio. Quando invece la nave fosse in via di ritorno al porto nazionale di armamento o di ultima destinazione, l'Autorità marittima o consolare provvederà soltanto alla sostituzione dei mancanti ritenuti indispensabili alla sicurezza della navigazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-6

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