CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo I

Art. 1

TIPI DI CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO

In vigore dal 4 dic 1960
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEL 23 LUGLIO 1959 PER L'ARRUOLAMENTO DEGLI EQUIPAGGI DELLE NAVI DA PASSEGGERI SUPERIORI A 50 T.S.L. L'anno 1959, addì 23 del mese di luglio, in Roma, tra il SINDACATO GENERALE ARMATORI, rappresentato dal comandante Teodoro Rositani, la FEDERAZIONE ITALIANA DELL'ARMAMENTO DI LINEA, rappresentata dal dott. Errico Michesi, con la partecipazione del dott. Vittorio Soldo, del comandante Gianpaolo Rizzi e dell'avv. Luigi di Serafino, e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori qui di seguito elencate in ordine alfabetico: FEDERAZIONE GENTE DEL MARE (FEGEMARE), rappresentata dal Segretario Naz. Reggente dott. Giuseppe Lagorio, dal capitano Pietro Borghero e dal comandante Salvatore Mosca, assistiti dalla Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (CISL), nelle persone del dott. Claudio Gruciani, Segretario Confederale e ingegnere Salvatore Bruno, FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL MARE (FILM-CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Responsabile dott. Renzo Ciardini, dal Segretario Generale Aggiunto sig. Mario Colzi e dal Segretario Nazionale sig. Silvano Barbon, assistiti dalla Confederazione Generale italiana del Lavoro nella persona dell'on. Fernando Santi, Segretario Generale Aggiunto, FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI DEL MARE (FILM-CISL), rappresentata dal Segretario Nazionale dottor Mario Mangiapane, dal sig. Gaetano Cotronei e dal sig. Osvaldo Busuoli, assistiti dalla Confederazione italiana Sindacati Lavoratori nelle persone del dottor Claudio Gruciani, Segretario Confederale e ing. Salvatore Bruno, FEDERAZIONE NAZIONALE CISNAL-MARE, rappresentata dal Segretario Nazionale sig. Vittorio Dongo, assistito dalla Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori nelle persone del prof. Giuseppe Landi, Segretario Generale Confederale e sig. Verledo Guidi, Segretario Confederale, SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO CAPITANI DI MACCHINA (SANCAM), rappresentato dal Segretario Responsabile cap. Mario Montano assistito dall'Unione italiana del Lavoro, nelle persone del dott. Raffaele Vanni, Segretario Nazionale e dott. Sergio Cesare, SINDACATO NAZIONALE DIPENDENTI AZIENDE DI NAVIGAZIONE (SINDAN), rappresentato dal Segretario Generale dott. Giuseppe Auricchio, con la partecipazione del cap. Giovanni Nordio, del cap. Michele Bevilacqua, del comandante Luciano Abbate, del comandante Filippo Rosada, del D. M. Vincenzo Costa e del cap. Antonio Messina, UNIONE ITALIANA MARITTIMI (UIM), rappresentata dal Segretario Responsabile comandante Andrea Proto e dal cap. Euclide D'Agostino, assistiti dalla Unione italiana del Lavoro nelle persone del dott. Raffaele Vanni, Segretario Nazionale e dott. Sergio Cesare, hanno stipulato il presente contratto collettivo nazionale di Livorno per l'arruolamento degli equipaggi delle navi passeggeri superiori a 50 tonnellate di stazza lorda. Il presente Contratto collettivo, nazionale di lavoro regola i rapporti fra gli armatori e gli arruolati delle navi da passeggeri superiori a 50 t.s.l. Agli effetti del presente Contratto, per navi da passeggeri si intendono: - le navi fino a 2.000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 20 passeggeri di cabina e 20 di ponte; - le navi da 2001 a 4000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 30 passeggeri di cabina e 30 di ponte; - le navi da 4001 a 5000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 40 passeggeri di cabina e 40 di ponte; - le navi oltre 5000 t.s.l. che possono trasportare non meno di 50 passeggeri di cabina e 50 di ponte. Agli Ufficiali, ai Marconisti, ai Sottufficiali e Comuni delle navi addette a servizi locali, intendendosi per servizi locali quelli definiti nell' del presente Contratto, si applicheranno le norme del presente Contratto, salvo le varianti stabilite nel detto . . TIPI DI CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO La convenzione di arruolamento può essere stipulata con uno dei seguenti tipi di convenzione: a) per un dato viaggio o per più viaggi; b) a tempo determinato; c) a tempo indeterminato. Per i medici di bordo saranno stipulate convenzioni a viaggio. Se, in forza di una o più convenzioni a viaggio od a tempo determinato ovvero di più convenzioni dell'uno o dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrotto servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore a un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato, con diritto per l'arruolato al riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio maturata con le successive convenzioni di arruolamento. Agli effetti del comma precedente sono considerate successive tutte le convenzioni intervenute fra lo stesso armatore e lo stesso marittimo quando fra l'una e l'altra non sia occorsa una interruzione di rapporto contrattuale superiore a novanta giorni. Nel caso di sbarco per malattia o infortunio, il periodo di novanta giorni decorrerà dalla data di guarigione dall'infortunio o dal termine del periodo di cura della malattia. Qualora in conseguenza della risoluzione delle singole convenzioni a viaggio o a tempo determinato siano state liquidate indennità di licenziamento, l'importo di tali indennità verrà considerato come acconto da detrarsi dalla indennità di anzianità spettante alla risoluzione della convenzione a tempo indeterminato. La convenzione di arruolamento sarà sempre valida, qualunque sia il Capitano al comando, qualunque sia la nave dell'armatore e, salvo il caso di arruolamento a viaggio, qualunque sia la destinazione. Il personale sarà tenuto, a richiesta dell'armatore, ad imbarcare o trasportare, in qualunque tempo e luogo, su qualsiasi nave da passeggeri dell'armatore o noleggiata dall'armatore". Le convenzioni di arruolamento da stipularsi avanti l'Autorità marittima a sensi di legge saranno redatte in conformità dei modelli V (convenzione a viaggio), T.D. (convenzione a tempo determinato), T.I. (convenzione a tempo indeterminato), allegati al presente Contratto (Allegati nn. 1, 2, 3). Per i marittimi, cui si riferisce il presente contratto, arruolati fuori d'Italia per completamento della tabella di armamento, potranno essere stipulate convenzioni speciali, a condizioni non inferiori a quelle previste dal presente contratto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-1

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