CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo II
Art. 8
ALLIEVI UFFICIALI E DIPLOMATI NAUTICI
In vigore dal 4 dic 1960
I diplomati nautici (capitani di 1. c. e capitani di macchina) possono essere imbarcati come allievi ufficiali sia in ottemperanza alle tabelle di armamento sia in soprannumero.
Gli Allievi ufficiali sono alloggiati, anche in comune fra loro, in locali separati da quelli degli altri componenti l'equipaggio ed hanno diritto al trattamento vitto stabilito per lo stato maggiore.
Ove siano imbarcati allievi di coperta e macchina, è dovere dei superiori diretti curarne durante l'orario normale di lavoro la istruzione teorica e pratica professionale.
I diplomati nautici (capitani di 1. c. e capitani di macchina) che, anche allo scopo di favorirne la formazione professionale, saranno arruolati come comuni, oltre gli allievi previsti dalla tabella di armamento, avranno diritto al trattamento economico e di vitto corrispondente alla qualifica con la quale sono imbarcati.
Compatibilmente con le sistemazioni di bordo in atto sarà fatto il possibile perché siano alloggiati in locali diversi da quelli dei Comuni.
I diplomati nautici non dovranno essere adibiti ai lavori contemplati nel terzo comma del paragrafo "servizio di coperta" del Regolamento annesso al presente contratto ().
Da parte dei superiori deve essere, come per gli allievi, curata durante l'orario normale di lavoro la istruzione teorica, e pratica professionale dei diplomati nautici imbarcati in qualità di Comuni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-8