CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo III
Art. 13
ASSENZE DA BORDO
In vigore dal 4 dic 1960
Nessuna persona dell'equipaggio - anche se franca di servizio - potrà assentarsi da bordo senza il consenso del Comandante o di chi lo rappresenti.
Durante le ore di lavoro sarà vietato al personale di intrattenersi con persone estranee al servizio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-13