CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo X

Art. 66

RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE DI ARRUOLAMENTO A VIAGGIO

In vigore dal 4 dic 1960
Il contratto di arruolamento a viaggio cessa di diritto con il compimento del viaggio o dell'ultimo dei viaggi in esso previsti. Il marittimo ha facoltà di risolvere il contratto di arruolamento per più viaggi, prima del compimento dell'ultimo viaggio, quando la nave si trovi nel porto italiano di ultima destinazione, compiuta che sia la discarica e con un preavviso di almeno 48 ore prima della partenza. Il preavviso può essere dato dal marittimo anche in navigazione. Per le navi a itinerario circolare sarà considerato porto di ultima destinazione quello "capolinea". Alla risoluzione della convenzione a viaggio sarà corrisposta al marittimo una indennità proporzionata alla durata del servizio prestato, in misura pari al 100% della indennità di licenziamento prevista per la risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, di cui all' lettera B), punto 2, con esclusione del minimo garantito e del preavviso. L'armatore ha facoltà di risolvere il contratto prima del compimento del viaggio corrispondendo all'arruolato le seguenti indennità: 1) se la risoluzione avviene nel porto di arruolamento prima della partenza: a) se la presumibile durata del viaggio è inferiore a 45 giorni: tante giornate di paga, panatica, indennità di contingenza e indennità fisse quanti sono i giorni della presumibile durata del viaggio; b) se la presumibile durata del viaggio è di almeno 45 giorni: 45 giornate di paga, panatica, indennità di contingenza e indennità fisse; 2) se la risoluzione avviene dopo la partenza: tante giornate di paga, panatica, indennità di contingenza e indennità fisse quanti sono i giorni della presumibile durata residua del viaggio. Nel caso di risoluzione del contratto dopo la partenza, l'armatore è inoltre tenuto a provvedere al rimpatrio del marittimo ai sensi dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-66

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo