CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo IX
Art. 59
ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ E LA VECCHIAIA
In vigore dal 4 dic 1960
Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati per l'invalidità e la vecchiaia presso la Cassa Nazionale Previdenza Marinara, secondo le apposite disposizioni di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-59