CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo IX

Art. 59

ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ E LA VECCHIAIA

In vigore dal 4 dic 1960
Tutti i componenti l'equipaggio sono assicurati per l'invalidità e la vecchiaia presso la Cassa Nazionale Previdenza Marinara, secondo le apposite disposizioni di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-59

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