CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi

Art. 57

FERIE

In vigore dal 4 dic 1960
A tutti i componenti l'equipaggio è riconosciuto un periodo feriale retribuito (paga, indennità fisse e valore convenzionale della panatica di cui all') di diciotto giorni di calendario per ogni anno di servizio o pro-rata. Per il Direttore di macchina detto periodo è elevato a 26 giorni. L'armatore dovrà accordare il periodo feriale all'arruolato nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione o di arruolamento. L'arruolato avrà normalmente diritto di fruire del periodo feriale senza interromperlo, salvo impedimento che derivi da esigenze di servizio, nel qual caso sarà consentito all'armatore di frazionarlo in due periodi e, ove occorra, di differirlo in tutto o in parte all'anno successivo. Qualora l'armatore, per imprescindibili ragioni di servizio, non potesse concedere, in tutto o in parte, le ferie annuali a sensi dei commi precedenti, corrisponderà all'arruolato altrettante giornate di paga, indennità di contingenza, valore convenzionale della panatica di cui all', ed eventuali indennità fisse, quante saranno le giornate di ferie non fruite.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-57

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