CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi

Art. 58

CONGEDO MATRIMONIALE

In vigore dal 4 dic 1960
a) Personale di Stato Maggiore. Agli Ufficiali, ai Marconisti e agli Allievi ufficiali che contraggano matrimonio sarà concesso un congedo straordinario di giorni quindici. Il congedo verrà accordato nel porto di armamento o di ultima destinazione o di arruolamento. Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con congruo preavviso. Il congedo di cui sopra non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali nè potrà essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento. Per la corresponsione della retribuzione si adotteranno i criteri seguiti per le ferie. Il periodo di congedo matrimoniale è computato agli effetti della determinazione dell'anzianità di servizio. Prima della concessione della licenza dovrà essere presentato il certificato di avvenuta pubblicazione matrimoniale. La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro il mese successivo. b) Sottufficiali e comuni Ai Sottufficiali e Comuni che contraggono matrimonio sarà concesso un congedo straordinario di otto giorni consecutivi. Il congedo di cui al primo comma del presente articolo spetta all'arruolato il cui rapporto di lavoro duri da almeno una settimana. Il congedo verrà accordato nel porto nazionale di armamento o di ultima destinazione o di arruolamento. Per fruire di tale congedo l'interessato dovrà presentare domanda con un preavviso di almeno sei giorni, salvo casi eccezionali. Il congedo matrimoniale non potrà essere computato nel periodo delle ferie annuali, nè potrà essere considerato in tutto o in parte quale periodo di preavviso di licenziamento. Durante il periodo di congedo matrimoniale sarà corrisposto ai marittimi un assegno calcolato moltiplicando per 8 il guadagno medio giornaliero realizzato nell'ultimo periodo di paga, computandosi anche il valore convenzionale dello panatica, i compensi per lavoro straordinario ed ogni supplemento o indennità, anche occasionali, eccettuate soltanto le indennità di risoluzione del rapporto, la gratifica natalizia, la gratifica pasquale, le indennità sostitutive di riposi maturati non fruiti ed eventuali indennità corrisposte una tantum. Qualora le esigenze dei traffici non consentano in tutto o in parte la concessione del congedo, all'epoca del matrimonio è lasciata al marittimo la facoltà di scelta di ritardare, in tutto o in parte, il congedo matrimoniale, ovvero di risolvere il rapporto di arruolamento con diritto alla corresponsione dell'indennità di risoluzione del rapporto, escluso il preavviso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-58

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo