CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo XIII

Art. 73

(6) ESCLUSIONE DI OGNI RAPPORTO IMPIEGATIZIO SALVO STIPULAZIONI ESPRESSE

In vigore dal 4 dic 1960
. ESCLUSIONE DI OGNI RAPPORTO IMPIEGATIZIO SALVO STIPULAZIONI ESPRESSE Col presente Contratto collettivo le parti dichiarano di aver voluto regolare in ogni sua parte il rapporto di lavoro di tutte le categorie di personale a cui esso si riferisce, quale rapporto di arruolamento a carattere non impiegatizio, e con esclusione in via assoluta di ogni applicazione degli usi e delle consuetudini esistenti, salvo che il detto rapporto risulti da un regolare Contratto collettivo per determinate categorie di personale e di aziende, ovvero da regolare contratto individuale di impiego stipulato per iscritto. Nella ipotesi di coesistenza di un rapporto di arruolamento e di un rapporto di impiego comunque costituito, quest'ultimo - in quanto più favorevole nel suo complesso - sarà assorbente e sostitutivo del primo nelle parti che disciplinano le medesime provvidenze (ad esempio periodo di prova, modalità di risoluzione del rapporto e relative indennità, ferie o licenze, indennità in caso di decesso, ecc.).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-73

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