Art. 1

In vigore dal 4 dic 1960
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 14 luglio 1959, n. 741, che delega il Governo ad emanare norme transitorie per garantire minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro, e relativi allegati, del 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 T. S. L., stipulato tra il Sindacato Generale Armatori, la Federazione italiana dell'Armamento di Linea e la Federazione Gente del Mare, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Lavoratori, la Federazione italiana Lavoratori del Mare, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati lavoratori, la Federazione italiana Lavoratori del Mare, con l'assistenza della Confederazione Generale italiana del Lavoro, la Federazione Nazionale Cisnal-mare, con l'assistenza della Confederazione italiana Sindacati Nazionali Lavoratori, il Sindacato Nazionale Autonomo Capitani di Macchina e l'Unione italiana Marittimi con la assistenza dell'Unione italiana del Lavoro, il Sindacato Nazionale Dipendenti Aziende di Navigazione; Vista la pubblicazione nell'apposito Bollettino n. 23 del 12 febbraio 1960, del contratto sopra indicato, depositato presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ne ha accertato l'autenticità; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta: Articolo unico I rapporti di lavoro costituiti per l'attività per la quale è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro 23 luglio 1959, relativo all'arruolamento degli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 T.S.L., sono regolati da norme giuridiche uniformi alle clausole del contratto collettivo anzidetto, annesso al presente decreto. I minimi di trattamento economico e normativo così stabiliti sono inderogabili nei confronti di tutti gli appartenenti agli equipaggi delle navi da passeggeri superiori a 50 tonnellate di stazza lorda. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 agosto 1960 GRONCHI FANFANI - SULLO Visto, il Guardasigilli: GONELLA Registrato alla Corte dei conti, addì 5 novembre 1960 Atti del Governo, registro n. 131, foglio n. 21. - VILLA
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-rd-1

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