CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo XIII
Art. 74
AFFISSIONE DEL CONTRATTO A BORDO
In vigore dal 4 dic 1960
Il Comandante curerà che sulla nave, in un posto accessibile all'equipaggio, sia tenuto un albo nel quale resti permanentemente affissa una copia del presente Contratto collettivo, del Regolamento di servizio e di ogni altra disposizione che venga prescritta dall'Autorità.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-74