CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle naviCapo XIII

Art. 76

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In vigore dal 4 dic 1960
Resta inteso che le condizioni di miglior favore acquisite in base a precedenti accordi scritti e regolarmente stipulati dalle Organizzazioni sindacali competenti, e non riportate per eventuale omissione, saranno applicate ed inserite nel presente Contratto. L'applicazione del presente Contratto al personale dipendente dalle Società esercenti servizi di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle Società sovvenzionate minori è subordinata all'approvazione del Ministero della Marina Mercantile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-76

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo