CCNL 23 luglio 1959 per l'arruolamento degli equipaggi delle navi›Capo XIII
Art. 76
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
In vigore dal 4 dic 1960
Resta inteso che le condizioni di miglior favore acquisite in base a precedenti accordi scritti e regolarmente stipulati dalle Organizzazioni sindacali competenti, e non riportate per eventuale omissione, saranno applicate ed inserite nel presente Contratto.
L'applicazione del presente Contratto al personale dipendente dalle Società esercenti servizi di navigazione di preminente interesse nazionale e dalle Società sovvenzionate minori è subordinata all'approvazione del Ministero della Marina Mercantile.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-08-28;1333#art-clp-76