CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio

Art. 19

TRATTAMENTO DI MALATTIA E DI INFORTUNIO

In vigore dal 30 ott 1960
L'assenza per malattia dovrà essere comunicata nelle 24 ore, salvo i casi di giustificato impedimento. A richiesta dell'azienda l'impiegato è tenuto ad esibire il certificato medico. L'azienda avrà facoltà di far controllare la malattia dell'impiegato dal medico di sua fiducia. Nel caso di interruzione del servizio dovuta ad infortunio o malattia, non determinati da eventi gravemente colposi imputabili all'impiegato, verrà accordato, allo impiegato non in prova, il seguente trattamento: 1) per anzianità di servizio fino a cinque anni: conservazione del posto per mesi sei e corresponsione della intera retribuzione globale mensile per due mesi e della metà di essa per gli altri quattro mesi; 2) per anzianità di servizio da oltre cinque anni a quindici anni: conservazione del posto per mesi nove corresponsione della intera retribuzione globale mensile per tre mesi e della metà di essa per gli altri sei mesi; 3) per anzianità di servizio oltre i quindici anni: conservazione del posto per dodici mesi e corresponsione dell'intera retribuzione globale mensile per quattro mesi e della metà di essa per gli altri otto mesi. Uguali diritti spetteranno all'impiegato nel periodo di preavviso e sino alla scadenza del periodo stesso. Il trattamento avanti stabilito cesserà qualora l'impiegato, con più periodi di malattia raggiunga in complesso, durante 18 mesi consecutivi, i limiti massimi rispettivamente previsti nei diversi casi contemplati. Alla scadenza dei termini avanti indicati, ove l'azienda proceda al licenziamento dell'impiegato, gli corrisponderà il trattamento di licenziamento ivi compresa l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta all'impiegato di riprendere servizio, l'impiegato stesso potrà risolvere il contratto d'impiego con diritto alla sola indennità di anzianità di cui all'. Ove ciò non avvenga e l'azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salvo la decorrenza della anzianità agli effetti del preavviso e della indennità di licenziamento. Per l'assistenza di malattia a favore dell'impiegato si provvede a termini delle disposizioni contenute nelle leggi e nei contratti collettivi vigenti alla data del presente contratto. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare a sue spese contro gli infortuni sul lavoro tutto il personale esterno. È esterno, a questi effetti, il personale che abitualmente esplica le sue mansioni fuori dell'ufficio. La misura dell'assicurazione dovrà essere la seguente: per il caso di morte: 5 annualità di retribuzione globale; per il caso di invalidità permanente: 6 annualità di retribuzione globale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-19

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