CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio
Art. 18
FERIE
In vigore dal 30 ott 1960
L'impiegato non in prova, ha diritto, per ogni anno solare, ad un periodo di riposo retribuito di:
15 giorni di calendario per gli impiegati fino a due anni di anzianità;
20 giorni di calendario per gli impiegati con oltre due line a dieci anni di anzianità;
25 giorni di calendario per gli impiegati con oltre dieci anni fino a quindici anni di anzianità;
30 giorni di calendario per gli impiegati con oltre quindici anni di anzianità.
Nell'anno di assunzione, in quello di cessazione, come pure in quelli di passaggio di scaglione le frazioni di anno saranno conteggiate per dodicesimi. Le frazioni di mese fino a 15 giorni non saranno conteggiate mentre saranno considerate mese intero quelle superiori.
Il periodo di prova, una volta ultimato, va computato agli effetti della determinazione delle giornate di ferie spettanti.
La risoluzione del rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo, non pregiudica, il diritto alle ferie e l'impiegato avrà diritto alle stesse ed all'indennità sostitutiva per i giorni maturati e non goduti.
Qualora l'impiegato abbia invece goduto un numero di giorni di ferie superiore a quelli maturati, il datore di lavoro avrà diritto di trattenere in sede di liquidazione l'importo corrispondente ai giorni di ferie goduti e non maturati.
Nel fissare l'epoca delle ferie, sarà tenuto conto, da parte dell'azienda, compatibilmente con le esigenze del servizio, degli eventuali desideri dell'impiegato.
Le ferie superiori a 15 giorni potranno essere divise in due periodi.
Le ferie non possono essere fatte iniziare di domenica e neppure, se non su richiesta del dipendente, di sabato. Qualora tuttavia siano state suddivise in più periodo, i periodi successivi al primo potranno essere fatti decorrere anche dal sabato quando il periodo precedente sia terminato col venerdi.
In deroga alla norma del presente articolo che fissa i periodi a giorni di calendario le festività nazionali e infrasettimanali (di cui al punto b) dell' non cadenti di domenica, comprese nei periodi individuali, non saranno considerate come giorni di ferie.
L'assegnazione delle ferie non potrà avere luogo durante il periodo di preavviso, salvo richiesta scritta dell'impiegato.
In caso di richiamo in servizio nel corso del godimento del periodo feriale o di spostamento del periodo precedentemente fissato l'impiegato avrà diritto al rimborso delle spese (comprovate documentariamente) derivantigli dall'interruzione o dallo spostamento.
Dichiarazione a verbale.
Le aziende che per la loro organizzazione interna e nell'interesse del personale, in accordo con la commissione interna o il delegato d'impresa oppure - in mancanza - coi lavoratori interessati, preferissero effettuare il conteggio a giorni lavorativi, anziché di calendario, potranno farlo tenendo presente che le decorrenze minime diventano rispettivamente, per gli scaglioni di cui sopra, di 13, 18, 22 e 26 giorni lavorativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-18