CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio

Art. 15

SCATTI BIENNALI DI ANZIANITÀ

In vigore dal 30 ott 1960
Gli impiegati, per l'anzianità di servizio maturata dopo il 21° anno di età presso una stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il complesso industriale facente capo alla stessa societa), hanno diritto, per ogni biennio di anzianità, indipendentemente da qualsiasi aumento di merito, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura del 5% per 10 bienni della loro carriera. Tale aliquota è calcolata sul minimo contrattuale di stipendio mensile della categoria o grado cui appartiene l'impiegato, con l'aggiunta dell'indennità di contingenza in Vigore al momento dello scatto. Gli aumenti periodici di anzianità non possono comunque essere assorbiti da precedenti o successivi assegni di merito, nè gli aumenti di merito possono essere assorbiti dagli aumenti periodici maturati o da maturare. Gli aumenti periodici di anzianità decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il biennio di anzianità. Gli aumenti di anzianità già maturati devono essere ricalcolati percentualmente sui minimi contrattuali di stipendio in atto alle singole scadenze mensili, salvo quanto disposto per l'anzianità maturata fino alla data del 1 giugno 1952 e per il caso di passaggio di categoria. Il ricalcolo degli aumenti periodici di anzianità, per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza, si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1 gennaio successivo. In caso di licenziamento, il ricalcolo per variazione dell'indennità di contingenza sarà fatto sulla base dell'indennità in vigore al momento della cessazione del rapporto. Agli impiegati attualmente in servizio verrà riconosciuta, agli effetti degli aumenti periodici, l'anzianità per il servizio prestato dal 1 gennaio 1937. Per l'anzianità maturata fino alla data del 1 giugno 1952, l'importo dei relativi aumenti rimane consolidato nella cifra che risultava acquisita al 31 maggio 1954, ivi comprese, per ogni biennio di anzianità maturata al 31 maggio 1952, le seguenti aliquote forfettarie di rivalutazione, aumentate del 4%: Uomini Donne 1ª categoria.................................... 450 450 2ª categoria.................................... 375 330 3ª categoria A.................................. 325 285 3ª categoria B.................................. 300 265 Per evitare dubbi di interpretazione si precisa che in quei casi in cui le aziende, ai fini di evitare sperperazioni, e quindi con trattamento più favorevole per il dipendente, abbiano conteggiato lo scatto maturato tra il 1 luglio 1950 e il 31 maggio 1952 in base al 5% della contingenza anziché in base all'aliquota forfettaria di cui sopra, anche tale scatto rimane consolidato nella cifra acquisita al 31 maggio 1954, con l'aggiunta del 4% sulla quota forfetizzata di cui al comma precedente. Gli aumenti periodici di cui al presente articolo assorbono gli aumenti già concessi per lo stesso titolo. In caso di passaggio a categoria o grado superiore sarà mantenuto all'impiegato l'importo in cifra degli aumenti periodici maturati nelle categorie o gradi di provenienza. Tale importo, nel caso di variazione dei minimi tabellari delle categorie di provenienza, sarà rivalutato - salvo l'importo degli aumenti periodici relativi all'anzianità maturata fino al 1 giugno 1952, per quanto sopra già detto - ricalcolando percentualmente sui detti minimi tabellari delle categorie di provenienza gli aumenti biennali che lo compongono. La frazione di biennio in corso al momento del passaggio di categoria, sarà considerata utile agli effetti della maturazione del biennio della nuova categoria. Al fine di evitare sperperazioni, a parità di categorie, con il personale avente minore anzianità, per il personale con anzianità, utile per gli scatti, superiore ad anni 20 si farà luogo ad un progressivo "scongelamento" degli scatti consolidati in cifra fissa, in base al contratto nazionale di lavoro del 14 giugno 1952, nel senso che: al compimento del primo biennio successivo al decimo biennio di anzianità utile per la maturazione degli scatti, lo scatto consolidato in cifra fissa relativo al primo biennio di tale anzianità verrà sostituito da uno scatto, di pari categoria, calcolato nella misura percentuale del 5% dello stipendio minimo e dell'indennità di contingenza in vigore alla data di "scongelamento"; al compimento del secondo biennio, sempre successivo al decimo, analoga sostituzione a parità di categoria avrà luogo per il primo scatto consolidato in cifra fissa allora restante e cioè quello relativo al secondo biennio di anzianità utile per la maturazione degli scatti e così di seguito al compimento di ciascun biennio successivo per il primo degli scatti consolidati in cifra fissa restanti, fino alla loro completa sostituzione. Il ricalcolo di detti scatti "scongelati" (e cioè riportati come sopra alla misura percentuale), a seguito di variazioni dei minimi tabellari o dell'indennità di contingenza, avverrà con le stesse modalità previste, nel contesto del presente articolo, per gli scatti maturati dopo il 1 giugno 1952.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-15

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