CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio

Art. 17

ASSENZE E PERMESSI

In vigore dal 30 ott 1960
Le assenze debbono essere tempestivamente giustificate all'azienda. All'impiegato che ne faccia domanda, l'azienda ha facoltà di accordare permessi di breve congedo per giustificati motivi, ed ha altresì facoltà di non corrispondere la retribuzione. Tali brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di riposo. Agli impiegati sarà concesso un permesso di giorni 15, con decorrenza della retribuzione, per contrarre matrimonio. Tale permesso non sarà computato nel periodo delle ferie annuali. Agli Impiegati, che sono membri del Comitati esecutivi o direttivi delle Camere del Lavoro o Camere sindacali o Unioni sindacali provinciali o comunali o dei Comitati direttivi delle Sezioni territoriali delle Federazioni lavoratori della categoria, saranno concessi brevi permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesta per iscritto dalle organizzazioni predette e non ostino eccezionali impedimenti di ordine tecnico aziendale. Le qualifiche sopra menzionale e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'azienda, cui l'impiegato appartiene, dalle organizzazioni predette, tramite le Associazioni territoriali competenti. Per i segretari provinciali, regionali e nazionali dell'associazione di categoria, che ne facciano richiesta al momento della nomina, il rapporto di lavoro potrà essere sospeso sino ad un massimo di due anni fermo naturalmente che tale periodo non sarà ritenuto utile ad alcuni effetto contrattuale e semprechè, in rapporto alle mansioni esplicate, sia possibile, la sostituzione temporanea per il tempo suddetto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-17

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