CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio
Art. 16
TREDICESIMA MENSILITA
In vigore dal 30 ott 1960
L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dall'impiegato. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, l'impiegato non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerati come mese intero se superiori ai 15 giorni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-16