CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio

Art. 12

INDENNITÀ DI CASSA E DI MANEGGIO DENARO

In vigore dal 30 ott 1960
All'impiegato con qualifica di cassiere verrà corrisposta una indennità di rischio nella misura del 5% della retribuzione globale mensile. Agli altri impiegati, che hanno normalmente maneggio di denaro con oneri per errori, verrà corrisposta un'indennità di rischio nella misura del 3% della retribuzione globale mensile. Il ricalcolo delle suddette indennità, di cassa e di maneggio denaro, per quanto concerne le variazioni dell'indennità di contingenza, si effettuerà al termine di ogni anno solare ed avrà applicazione dal 1 gennaio successivo. Gli interessi derivanti da eventuali cauzioni andranno a beneficio dell'impiegato. Dichiarazione a verbale. Agli impiegati non qualificati cassieri, a cui per le loro mansioni sia o sia stata riconosciuta la maggiorazione del 5%, tale indennizzo verrà mantenuto e corrisposto sulla retribuzione globale fintantochè gli stessi esplichino le mansioni suddette.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-12

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