CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio
Art. 8
ORARIO DI LAVORO
In vigore dal 30 ott 1960
La durata dell'orario normale di lavoro è di 44 ore settimanali.
Il prolungamento fino a 48 ore settimanali dà luogo al pagamento delle ore prestate in più con la retribuzione oraria maggiorata dal 20%.
Agli impiegati - ai quali sia consentita, in deroga ed eccezione
alle norme di legge sulla limitazione del
l'orario di lavoro, la protrazione dell'orario stesso oltre i normali limiti - il lavoro prestato in più, fino alla concorrenza delle ore 10 giornaliere o 60 settimanali sarà compensato con la normale retribuzione globale mensile, senza maggiorazione di straordinario, divisa per ISO.
Gli impiegati addetti alle macchine contabili (per le macchine elettro-contabili a schede perforate la presente norma si riferisce soltanto alle macchine di perforazione e verifica delle schede) non potranno di regola essere adibiti all'uso delle medesime per più di 6 ore giornaliere.
Restano ferme le condizioni di miglior favore non derivanti da circostanze contingenti o di natura transitoria.
Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento alle norme di legge sull'orario di lavoro ed alle relative deroghe ed eccezioni.
Dichiarazione a verbale.
Le parti si danno atto che, nello stabilire le norme sulla disciplina della durata del lavoro e del lavoro straordinario, non hanno comunque inteso introdurre alcuna modifica a quanto disposto dall' del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692, il quale esclude dalla limitazione dell'orario gli impiegati con funzioni direttive.
A tale effetto ed ai sensi dell' n. 2 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1955 (regolamento per l'applicazione del regio decreto-legge sopra citato) si conferma che è da considerare personale direttivo, escluso dalla limitazione dell'orario di lavoro, "quello preposto alla direzione tecnica o amministrativa dell'Azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi"; personale, quindi, da non identificare necessariamente con quello avente la qualifica di prima categoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-8