CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio
Art. 13
LAVORO NOTTURNO E DOMENICALE CON RIPOSO COMPENSATIVO
In vigore dal 30 ott 1960
L'impiegato non può rifiutarsi, entro i limiti consentiti dalla legge, di compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo, salvo giustificati motivi d'impedimento.
È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22 alle 6.
È considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari ed alternati.
È considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dall'impiegato che goda del riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno tre giorni rispetto alla domenica lavorata.
Per il lavoro notturno e domenicale con riposo compensativo saranno corrisposte le seguenti maggiorazioni sulla retribuzione globale, determinata in base alle voci previste dall':
lavoro notturno compresi in turni avvicendati: maggiorazione 15%
non compreso in turni avvicendati: maggiorazione 25%
lavoro domenicale con riposo compensativo:
diurno: maggiorazione 20%
notturno: maggiorazione 50%.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-13