CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio

Art. 3

CONTRATTO A TERMINE

In vigore dal 30 ott 1960
L'assunzione può essere fatta anche con prefissione di termine; tuttavia saranno applicabili in tal caso tutte le disposizioni regolanti il rapporto a tempo indeterminato quando la aggiunzione del termine non risulti giustificata dalla specialità del rapporto ed apparisca invece fatta per eludere le disposizioni del presente contratto. Comunque, agli effetti della indennità di cui all', si considererà come contratto a tempo indeterminato, la rinnovazione o proroga di un contratto a termine che venisse stipulata per un periodo non superiore a tre anni, salvo però quella prosecuzione che, nella misura massima di tre mesi, venisse concordata per portare a termine l'opera e il lavoro per cui l'impiegato fu assunto in servizio oppure in riferimento alla pur protratta cessazione della attività aziendale. L'assunzione fatto con prefissione di termine dovrà risultare da atto scritto. Le norme previste nel presente contratto si applicano, fino alla, scadenza del termine, anche ai contratti a tempo determinato, eccezione fatta di quelle relative al preavviso e alla indennità di licenziamento. Non si applicano altresì le norme relative al Fondo di previdenza, limitatamente ai contratti a termine che abbiano durata non superiore a tre mesi. Nei contratti a termine di nuova stipulazione, compresi gli eventuali rinnovi di contratti che vengano a scadere dopo l'entrata in vigore del presente contratto, si applicano i minimi di stipendio in vigore alla data della stipulazione o del rinnovo, aumentati del dieci per cento.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-3

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