CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio

Art. 2

PERIODO DI PROVA

In vigore dal 30 ott 1960
L'assunzione può avvenire con: un periodo di prova non superiore a 4 mesi - prorogabile consensualmente di altri due mesi - per gli impiegati di 1ª categoria e con un periodo di prova non superiore a 2 mesi - prorogabile consensualmente di un altro mese - per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria. Tale periodo di prova dovrà risultare dalla lettera di assunzione di cui all'. Non sono ammesse altre protrazioni nè rinnovazioni del periodo di prova. Durante il periodo di prova sussistono tra le parti tutti i diritti e gli obblighi del presente contratto, salvo quanto diversamente disposto dal contratto stesso. Durante il periodo di prova la risoluzione del rapporto d'impiego potrà avere luogo da ciascuna delle due parti, in qualsiasi momento, senza preavviso nè indennità per la risoluzione stessa. Qualora la risoluzione avvenga, per dimissioni, in qualunque tempo o, per licenziamento durante i primi due mesi di prova per gli impiegati di 1ª categoria, e durante il primo mese per gli impiegati di 2ª e 3ª categoria, la retribuzione sarà corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini predetti, all'impiegato sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la seconda quindicina del mese stesso. Qualora, alla scadenza del periodo di prova, l'azienda non proceda alla disdetta del rapporto, l'impiegato si intenderà confermato in servizio e tale periodo sarà Compiuto, a tutti gli effetti, nella determinazione dell'anzianità di servizio e ad ogni altro effetto contrattuale. Le norme, relative al Fondo di previdenza, non si applicano durante il periodo di prova; superato tale periodo, le norme stesse saranno però applicate con decorrenza dalla data di assunzione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-2

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