CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio
Art. 1
ASSUNZIONE
In vigore dal 30 ott 1960
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
DEL 30 MAGGIO 1958 PER IL PERSONALE IMPIEGATIZIO ALLE DIPENDENZE
DELLE AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE, AGENZIE AEREE
E PUBBLICI MEDIATORI MARITTIMI
L'anno 1958, il giorno 30 del mese di maggio in Roma, nella sede
della Confederazione generale del traffico e dei trasporti
tra
la FEDERAZIONE NAZIONALE AGENTI RACCOMANDATARI MARITTIMI, AGENTI AEREI E PUBBLICI MEDIATORI MARITTIMI "FEDERAGENTI" rappresentata, per delega del suo Presidente comm. Giacomo Clerici, dal cavaliere Davide Tonolo, con l'intervento della Confederazione Generale del Traffico e dei Trasporti rappresentata dal cav. Aldo Palma.
e
la FEDERAZIONE ITALIANA AUTOFERROTRANVIERI E INTERNAVIGATORI rappresentata dai segretari nazionali signori: Guido Antonizzi, Lamberto Mancini, Maria Torricini, assistiti dal sig. Aldo Melucci;
la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI TRASPORTI ED AUSILIARI DEL TRAFFICO (F.I.L.T.A.T.) rappresentata dal segretario generale sig.
Enzo Leolini e dal segretario nazionale sig. Luigi Gatti, con la partecipazione dei signori: rag. Marcello Boni, Francesco Cappellani e dott. Mario Nicolini, assistita dalla Confederazione italiana Sindacati Lavoratori (C.I.S.L.) nelle persone del segretario confederale dott. Paolo Gavezzali e dell'ing. Salvatore Bruno; l'Unione italiana Lavoratori Portuali e Aggregati (U.I.L. PORT), rappresentata dalla Segreteria nazionale nelle persone del rag.
Giulio Belli e Ilio Gasparri, con l'intervento dell'Unione italiana del Lavoro (U.I.L.), rappresentata dal suo segretario nazionale dottore Raffaele Vanni, si è stipulato il seguente contratto collettivo nazionale, che regola il rapporto di lavoro del personale impiegatizio alle dipendenze delle agenzie marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi.
Il presente contratto collettivo nazionale sostituisce dal 1 maggio 1958 il contratto collettivo nazionale stipulato il 30 settembre 1947 e successive modificazioni.
Con la stessa decorrenza gli stipendi minimi nazionali degli impiegati, dipendenti dalle aziende rappresentate dalle organizzazioni stipulanti, sono fissati nelle misure di cui alle tabelle allegate.
Per il personale in servizio alla data di stipulazione, gli aumenti derivanti dalle nuove tabelle, da riportare in cifra sullo stipendio di fatto in vigore, non assorbono gli eventuali aumenti di merito, gli assegni ad personam ed i superminimi individuali comunque denominati.
Nelle località ove esistono accordi provinciali o locali istitutivi della indennità di mensa la stessa indennità va corrisposta, al personale in servizio alla data di stipulazione, con decorrenza dal 1 maggio 1958 con le stesse modalità di corresponsione e nella stessa misura: vigente per il personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitorie e doganali, dalle agenzie di corrieri, dai corrieri e dalle imprese di autotrasporto, che esercitano promiscuamente attività di spedizione e di trasporto.
IMPIEGATI
.
ASSUNZIONE
L'assunzione verrà comunicata direttamente all'interessato con lettera nella quale deve essere specificata:
1) la data di assunzione;
2) la categoria a cui l'impiegato viene assegnato ai sensi dell' e, in modo sommario, le mansioni cui deve attendere;
3) il trattamento economico iniziale;:
4) la durata dell'eventuale periodo di prova.
All'atto dell'assunzione l'impiegato deve presentare:
1) la carta d'identità;
2) il libretto di lavoro;
3) il certificato del casellario generale di data non anteriore a tre mesi;
4) le tessere per le assicurazioni sociali obbligatorie in quanto ne sia già in possesso e i documenti richiesti da particolari disposizioni di legge.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-1