CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio

Art. 28

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

In vigore dal 30 ott 1960
In caso di licenziamento da parte dell'azienda non ai sensi dell' (lettera, f) l'indennità di anzianità verrà liquidata come segue: A) per le aziende le quali in relazione al proprio inquadramento sindacale previdenziale (settore commercio agli effetti contributivi abbiano iscritto il proprio personale impiegatizio, quando se ne siano verificate le condizioni contrattuali (superamento del periodo di prova e compimento del 18° anno) al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime: 1) per l'anzianità maturata fino al 31 maggio 1947: nella misura di 15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità; 2) per l'anzianità maturata dal 1 giugno 1947 al 30 aprile 11^58: nella misura di 25/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità; 3) per l'anzianità maturata dal 1 maggio 1958: nella misura di 26/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità. B) Per le aziende le quali, in relazione al proprio inquadramento sindacale e previdenziale (settore industria agli effetti contributivi non abbiano iscritto il proprio personale al Fondo suddetto, anche nel caso in cui abbiano fatto: fruire al personale di cui trattasi il trattamento di previdenza di cui al C.C. 5 agosto 1937 (Fondo di previdenza industria): 1) per l'anzianità di servizio precedente al 10 luglio 1937 l'indennità, di licenziamento verrà al momento del licenziamento, stesso, liquidata in base alle norme del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 182 (15/30 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianita) oppure in base alle più favorevoli disposizioni, eventualmente vigenti al 1 luglio 1937, e portate da usi, consuetudini e contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti o concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive; 2) per l'anzianità successiva al 1 luglio 1937 e fino al 31 dicembre 1914 l'indennità verrà liquidata nella misura di 25/30 (venticinque trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. Tale misura sostituisce quella disposta in qualsiasi altro trattamento vigente al 1 luglio 1937 (anche se in forma previdenziale quando questa comprende l'indennità di licenziamento) portato da usi, consuetudini o contratti individuali più favorevoli, anche se derivanti da regolamenti, concordati o accordi stipulati precedentemente alla legge 3 aprile 1926, n. 563 o non giuridicamente perfetti ai sensi della legge stessa e successive, salvo il caso di contratti individuali "intuitu personae" per i quali varrà la norma dell'; 3) per l'anzianità maturata dal 1 gennaio 1945 in poi l'indennità verrà liquidata nella misura di 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione mensile per ogni anno di servizio. C) Qualora in una stessa azienda il personale sia stato fatto fruire per un certo tempo del trattamento previdenziale di cui al punto A) e poi di quello di cui al punto B), o viceversa, l'indennità di anzianità sarà conteggiata, secondo i due procedimenti sopra esposti in relazione rispettivamente ai periodi di tempo in cui i due trattamenti previdenziali hanno avuto applicazione. In ogni caso la liquidazione verrà fatta sulla base della: retribuzione globale in corso al momento della risoluzione del rapporto. Trascorso il primo anno di servizio, le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, trascurandosi le frazioni di mese. Agli effetti del presente articolo sono compresi nella retribuzione, oltre le provvigioni, i premi di produzione, le partecipazioni agli utili, anche tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione aventi carattere continuativo e che siano di ammontare determinato, nonché la indennità di contingenza (scala mobile). Se l'impiegato è remunerato in tutto o in parte con provvigioni, premi di produzione o partecipazione, questi saranno commisurati sulla media dell'ultimo triennio o, se l'impiegato non abbia compiuto tre anni di servizio, sulla media del periodo da lui passato in servizio. Le provvigioni saranno computate sugli affari andati a buon fine, conclusi prima della risoluzione del rapporto, anche se debbono avere esecuzione posteriormente. I premi di produzione si intendono riferiti alla produzione già effettuata e le partecipazioni agli utili a quelli degli esercizi già chiusi al momento della risoluzione del rapporto. È in facoltà dell'azienda, salvo espresso patto contrario, di dedurre dall'indennità di licenziamento quanto l'impiegato percepisca in conseguenza del licenziamento per eventuali atti di previdenza (cassa pensioni, previdenza, assicurazioni varie) compiuti dall'azienda: nessuna detrazione è invece ammessa per il trattamento di previdenza previsto dall' del presente contratto e per il trattamento di previdenza di cui al con tratto collettivo 5 agosto 1937 (Fondo di previdenza industria).
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-28

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