CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio

Art. 29

PREVIDENZA

In vigore dal 30 ott 1960
A favore degli impiegati dipendenti da aziende inquadrate come detto all'articolo precedente, agli effetti contributivi nel settore commercio, è mantenuto il trattamento di previdenza istituito con il contratto collettivo 25 gennaio 1936 con le successive modifiche ed integrazioni. I contributi al Fondo di previdenza di cui al contratto citato vengono calcolati sullo stipendio mensile e sua indennità di contingenza, e precisamente sulle voci 1, 2, 3, 4 dell', nonché sulla 13ª mensilità anche questa determinata in base alle voci sopra precisate. Gli impiegati inferiori ai 18 anni di età sono esclusi dalla iscrizione al Fondo. Per le aziende invece che in relazione al loro inquadramento sindacale e contributivo non applicavano, alla data di stipulazione del presente contratto il trattamento di previdenza di cui ai comma precedenti, e fermo l'obbligo di continuare il trattamento di previdenza di cui ai C.C. 5 agosto 1937 (Fondo di previdenza industria) l'obbligo di iscrizione al Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione non sorge, intendendosi che i benefici relativi sono surrogati da quelli inerenti al più favorevole trattamento previsto dal precedente , in sede di computo della misura dell'indennità di anzianità. Dichiarazione a verbale. Fermo restando l'attuale costituzione degli organi del Fondo, le parti si impegnano di incontrarsi entro il mese di ottobre 1958 per un riesame degli scopi del Fondo medesimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo