CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio

Art. 24

TRASFERIMENTI

In vigore dal 30 ott 1960
L'impiegato trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse quelle indennità e competenze che siano inerenti alle condizioni locali o alle particolari prestazioni presso la sede di origine e che non ricorrano nella nuova destinazione, e salva la applicazione dei nuovi minimi di stipendio della località ove viene trasferito se più favorevoli per l'impiegato, nonché il riconoscimento di quelle indennità e competenze che siano inerenti alle nuove condizioni locali e alle particolari nuove prestazioni. L'indennità di contingenza sarà corrisposta nella misura, anche se minore, prevista per la nuova località in cui l'impiegato presterà servizio. L'impiegato che non accetti il trasferimento avrà diritto alla indennità di licenziamento e al preavviso salvo che per gli impiegati di prima e seconda categoria all'atto dell'assunzione sia stato espressamente pattuite il diritto dell'azienda di disporre il trasferimento dello impiegato, nel quale caso l'impiegato che non accetta il trasferimento stesso viene considerato dimissionario All'impiegato che venga trasferito sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio e del trasporto per se per le persone di famiglia e per gli effetti familiari (mobilia, bagagli, ecc.). Le modalità ed i termini dovranno essere previamente concordati coll'azienda. È inoltre dovuta la diaria, "una tantum", nella misura di due terzi della retribuzione globale mensile, oltre, per gli impiegati con famiglia, ad un decimo della retribuzione mensile per ogni familiare a carico che ai trasferisca con l'impiegato. Qualora per effetto del trasferimento l'impiegato debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di contratto di affitto, regolarmente registrato o denunciato al datore di lavoro precedentemente alla comunicazione del trasferimento, avrà diritto al rimborso di tale indennizzo fino alla concorrenza di un massimo di quattro mesi di pigione. Il provvedimento di trasferimento dovrà essere comunicato all'impiegato per iscritto con il preavviso di un mese. All'impiegato che chieda il suo trasferimento non competono le indennità di cui sopra.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-24

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