CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio
Art. 22
DISCIPLINA DEL LAVORO: DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI
In vigore dal 30 ott 1960
Nello svolgimento del rapporto di lavoro, i diritti e i doveri delle parti discendono dalla legge e dai principi generali di diritto ove il presente contratto o il regolamento interno non dispongano.
L'impiegato deve, nell'espletamento delle sue mansioni, tenere contegno consono alla dignità della sua funzione, vale a dire:
1) usare l'attività e diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta;
2) osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartitegli dall'imprenditore e dai collaboratori di questi, dai quali gerarchicamente dipende;
3) non trattare affari per proprio conto o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, non divulgare notizie attinenti alla organizzazione e ai metodi di lavoro dell'azienda, non farne uso in modo di poter arrecare ad essa pregiudizio;
4) rispettare l'orario di lavoro ad adempiere allo formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza;
5) rispettare il regolamento interno aziendale, portato a sua conoscenza mediante l'affissione nei locali di lavoro;
6) aver cura degli oggetti, macchinario e strumenti o quanto altro a lui affidato.
Le mancanze dell'impiegato porranno essere punite a seconda della loro gravità, con:
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa non superiore all'importo di tre ore di stipendio;
d) sospensione dal lavoro, o dallo stipendio e dal lavoro, per un periodo non superiore a cinque giorni;
e) licenziamento senza preavviso ma con indennità di licenziamento:
f) licenziamento senza indennità, e senza preavviso.
La sospensione di cui alla lettera d) si può applicare a quelle mancanze, le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno accompagnate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguata sanzione nel disposto delle lettere a), b) e e).
Il licenziamento senza preavviso, ma con indennità di licenziamento di cui alla lettera e) potrà essere adottato nei riguardi dell'impiegato colpevole di infrazioni alla disciplina ed agli altri doveri d'ufficio, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, così gravi, da non consentire la prosecuzione, nemmeno in via provvisoria, del rapporto d'impiego.
Il licenziamento senza preavviso e senza, indennità di licenziamento, di cui alla lettera f), potrà infine essere adottato ogni volta che le gravi infrazioni di cui al punto precedente siano state tali da arrecare danno materiale o grave danno morale all'azienda.
Il licenziamento è inoltre Indipendente dalle eventuali responsabilità in cui sia incorso l'impiegato, la quali potranno essere perseguite in ogni altra sede competente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-22