CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio
Art. 21
SERVIZIO MILITARE
In vigore dal 30 ott 1960
La chiamata alle armi per servizio di leva, salvo per gli impiegati in prova, non risolve il rapporto di lavoro ed il tempo passato sotto le armi sarà considerato utile agli effetti della sola indennità di anzianità.
In caso di richiamo alle armi si applicano le norme della, legge 3 maggio 1955, n. 370 ed il periodo passato sotto le armi viene computato nella anzianità di servizio.
Terminato il servizio militare, l'impiegato dovrà presentarsi, nel termine di 30 giorni, all'azienda per riprendere il servizio: non presentandosi nel termine suddetto sarà considerato dimissionario.
Quanto sopra salvo diverse disposizioni di legge speciali più favorevoli all'impiegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-21