CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio
Art. 20
TUTELA DELLA MATERNITA
In vigore dal 30 ott 1960
Ferme restando le disposizioni di legge sulla tutela delle lavoratrici durante lo stato di gravidanza e puerperio, l'azienda deve, in tale evenienza:
a) conservare il posto alle lavoratrici per un periodo di otto mesi di cui due prima del parto e sei dopo;
b) corrispondere la intera retribuzione globale mensile per i primi quattro mesi della sua assenza ed il 50% di essa nei due mesi successivi fatta deduzione di quanto le lavoratrici percepiscono per atti di previdenza a cui l'azienda è tenuta per disposizioni di legge.
Inoltre le aziende non sono tenute al cumulo delle eventuali previdenze aziendali con quelle previste dal presente articolo e pertanto è in loro esclusiva facoltà di assorbirle da quelle di cui ai comma a) e b).
Ove, durante il periodo di cui al punto a), intervenga una malattia, si applicheranno le disposizioni di cui all' del presente contratto, quando risultino più favorevoli alle lavoratrici e con decorrenza dal giorno in cui si manifesta la malattia stessa.
L'assenza per gravidanza, e puerperio non interrompe il decorso dell'anzianità di servizio per il periodo di cui al punto a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-20