CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio

Art. 23

TRASFERTE

In vigore dal 30 ott 1960
Agli impiegati in missione, per esigenze di servizio, l'azienda corrisponderà: a) il rimborso delle spese effettive di viaggio, corrispondenti ai normali mezzi di trasporto (per i viaggi in ferrovia in territorio nazionale è dovuto il rimborso della prima classe per gli impiegati di 1° e 2 categoria e per gli impiegati di 3ª categoria quando il viaggio sia diretto a località distanti oltre 200 chilometri, mentre è dovuto il rimborso della seconda classe per gli impiegati di 3ª categoria quando il viaggio sia diretto a località distanti sino a 200 chilometri; b) il rimborso delle spese di vitto e alloggio - nei limiti della normalità - quando la durata del servizio obblighi l'impiegato a incontrare tali spese; c) il rimborso delle altre eventuali spese vive necessarie per l'espletamento della missione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo