CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio
Art. 27
PREAVVISO DI LICENZIAMENTO E DI DIMISSIONI
In vigore dal 30 ott 1960
Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
A) Per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio:
1) mesi due e quindici giorni per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi uno e quindici giorni per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi uno per gli impiegati di 3ª categoria.
B) Per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non i dieci:
1) mesi tre e quindici giorni per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi due per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi uno e quindici giorni per gli impiegati di 3ª categoria.
C) Per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio:
1) mesi quattro e quindici giorni per gli impiegati di 1ª categoria;
2) mesi due e quindici giorni per gli impiegati di 2ª categoria;
3) mesi due per gli impiegati di 3ª categoria.
I termini di disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese.
La parte che risolve il rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso.
Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto all'impiegato, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato nell'anzianità agli effetti della indennità di licenziamento.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto, sia allo inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante la decorrenza del preavviso l'impiegato ha diritto di ottenere un permesso di due ore ogni giorno per la ricerca di altra occupazione.
L'orario delle assenze sarà concordato col datore di lavoro.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-27