CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio

Art. 30

DIMISSIONI

In vigore dal 30 ott 1960
Nel caso di risoluzioni del rapporto di lavoro in seguito a dimissioni verranno corrisposte all'impiegato le sottoindicate aliquote della indennità di cui all': 100% agli uomini che abbiano compiuto cinquantacinque anni di età; alle donne che abbiano compiuto cinquanta anni di età; ai dimissionari per malattia, maternità, matrimonio, infortunio, trasferimento; ai dimissionari che abbiano compiuto dieci anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda; a coloro che si dimettono a seguito di nomina alle cariche sindacali previste nell'ultimo comma dell'; 75% ai dimissionari che abbiano compiuto cinque anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda; 50% ai dimissionari che non abbiano compiuto cinque anni di anzianità ininterrotta presso l'azienda. In caso di risoluzione del rapporto di impiego da parte dell'impiegato per cause attribuibili all'imprenditore e così gravi da non consentire la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto stesso, è dovuto all'impiegato un trattamento equivalente a quello che gli sarebbe spettato in caso di licenziamento, compresa l'indennità sostitutiva del preavviso.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-30

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