CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio
Art. 32
CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO E LIQUIDAZIONE
In vigore dal 30 ott 1960
Cessato il rapporto di lavoro, l'azienda consegnerà al lavoratore che ne rilascerà ricevuta, il libretto di lavoro, le tessere di assicurazione ed ogni altro documento di pertinenza dell'interessato;
ciò sempre che non ne sia impedita da cause di forza maggiore.
L'azienda rilascerà inoltre al lavoratore e nonostante eventuali contestazioni in corso:
un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore ha svolto la sua attività nell'azienda, la categoria in atto alla cessazione del rapporto, nonché le mansioni svolte;
un prospetto con le caratteristiche previste dalla legge per i prospetti di paga, con l'indicazione particolareggiata delle indennità spettanti al lavoratore in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro.
Qualora esistano contestazioni sull'ammontare delle indennità, di liquidazione, la ditta, corrisponderà al lavoratore la parte non contestata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-32