CCNL del 30 maggio 1958 per il personale impiegatizio

Art. 11

RETRIBUZIONI

In vigore dal 30 ott 1960
La retribuzione globale mensile degli impiegati è composta da: 1) stipendio minimo, come da allegate tabelle, in relazione alla categoria spettante; 2) eventuali aumenti o scatti di anzianità maturati ai sensi dell'; 3) eventuali altri aumenti dello stipendio mensile, comunque denominati; 4) indennità di contingenza in misura corrispondente a quella dei lavoratori dell'industria; 5) eventuale indennità di mensa nelle località ove esiste. Non fanno parte della retribuzione le indennità di cui agli e qualunque altra avente come quelle carattere di indennizzo e non retributivo. La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 26. La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per 180. La retribuzione sarà corrisposta agli impiegati ad ogni fine mese unitamente ad un prospetto compilato a norma di legge. In caso che l'azienda ne ritardi di oltre 10 giorni il pagamento, decorreranno di pieno diritto gli interessi del 2% in più del tasso ufficiale di sconto e con decorrenza dalla scadenza di cui al comma precedente: inoltre l'impiegato avrà facoltà di risolvere il rapporto con diritto alla corresponsione dell'indennità di licenziamento e di mancato preavviso. In caso di contestazione sullo stipendio e sugli altri elementi costitutivi della retribuzione, all'impiegato dovrà essere intanto corrisposta la parte di retribuzione non contestata.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-28;1109#art-cdm-11

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