CCNL 18 luglio 1959 per gli operai
Art. 46
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ IN CASO DI DIMISSIONI
In vigore dal 30 ott 1960
All'operaio dimissionario sarà corrisposta la sotto indicata percentuale dell'indennità di licenziamento di cui all':
50% per gli aventi anzianità da 1 ai 6 anni compiuti;
75% per gli aventi anzianità da oltre 6 e fino ai 12 anni compiuti;
100% per gli aventi anzianità oltre i 12 anni compiuti.
L'intera indennità sarà corrisposta a chi si dimetta dopo il compimento del 60° anno di età, se uomo, ovvero del 55° anno di età, se donna, come pure alle operaie dimissionarie a causa di matrimonio (con le modalità di cui all' del Contratto nazionale di lavoro 31 maggio 1941), di gravidanza e di puerperio (in conformità alle norme della legge 26 giugno 1950, n. 860) ed ai dimissionari per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, oliando sia trascorso il periodo di conservazione obbligatoria del posto di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-46