CCNL 18 luglio 1959 per gli operai

Art. 42

MULTE E SOSPENSIONI

In vigore dal 30 ott 1960
Incorre nel provvedimento della multa o della sospensione il lavoratore che: a) non si presenti al lavoro senza giustificato motivo; b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o giustificato motivo; c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute (semprechè nella mancanza non si riscontri una insubordinazione) o lo esegua con negligenza; d) arrechi per distrazione lievi danni al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione; l'irregolarità di funzionamento delle macchine a lui affidate o a cui è adibito; f) sia trovato addormentato; g) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente Contratto di lavoro e dei regolamenti interni o commetta mancanze che apportino pregiudizi alla disciplina, alla morale e all'igiene e che non siano passibili di licenziamento ai sensi dell'. La multa verrà applicata, per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo. L'importo delle multe per motivi disciplinari sarà devoluto alle Istituzioni assistenziali e previdenziali interne o in mancanza di queste alla Cassa Mutua di Malattia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-42

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MULTE E SOSPENSIONI (Art. 42 Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti alle aziende produttrici di manufatti in cemento.) — Testo vigente | Portale Normativo