CCNL 18 luglio 1959 per gli operai
Art. 42
MULTE E SOSPENSIONI
In vigore dal 30 ott 1960
Incorre nel provvedimento della multa o della sospensione il lavoratore che:
a) non si presenti al lavoro senza giustificato motivo;
b) ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione senza regolare permesso o giustificato motivo;
c) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute (semprechè nella mancanza non si riscontri una insubordinazione) o lo esegua con negligenza;
d) arrechi per distrazione lievi danni al materiale dello stabilimento o al materiale di lavorazione od occulti scarti di lavorazione; l'irregolarità di funzionamento delle macchine a lui affidate o a cui è adibito;
f) sia trovato addormentato;
g) in qualunque modo trasgredisca le norme del presente Contratto di lavoro e dei regolamenti interni o commetta mancanze che apportino pregiudizi alla disciplina, alla morale e all'igiene e che non siano passibili di licenziamento ai sensi dell'.
La multa verrà applicata, per le mancanze di minor rilievo; la sospensione per quelle di maggior rilievo.
L'importo delle multe per motivi disciplinari sarà devoluto alle Istituzioni assistenziali e previdenziali interne o in mancanza di queste alla Cassa Mutua di Malattia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-42