CCNL 18 luglio 1959 per gli operai
Art. 38
INTERRUZIONE DI ANZIANITÀ
In vigore dal 30 ott 1960
Le assenze per malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, chiamata e richiamo alle armi, nei limiti previsti dai rispettivi articoli per la conservazione del posto, nonché le assenze giustificate ed i brevi permessi non interrompono l'anzianità di servizio agli effetti del presente Contratto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1960-07-14;1108#art-clp-38